Autovelox, è necessaria l'omologazione. La sola autorizzazione non è sufficiente

La Cassazione, con l’ordinanza 10505/2024 del 19 aprile 2024, è intervenuta a fare ulteriore chiarezza – laddove ce ne fosse bisogno – sull’interpretazione della norma del Codice della Strada (nello specifico l’art. 142 co. 6) secondo il quale “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”.

La Cassazione, con L’ordinanza 10505/2024 del 19 aprile 2024, è intervenuta a fare ulteriore chiarezza – laddove ce ne fosse bisogno – sull’interpretazione della norma del Codice della Strada (nello specifico l’art. 142 co. 6) secondo il quale “Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate”.

Diversi Comuni Italiani che avevano provveduto all’installazione di autovelox senza premurarsi che fossero dotati della necessaria omologazione, ritenevano infatti – sulla base di non chiare note ministeriali – che l’articolo del Codice della Strada potesse essere interpretato considerando l’approvazione una procedura equivalente all’omologazione.

La Cassazione era già intervenuta a stabilire che tutti gli strumenti di misurazione devono essere sottoposti ad omologazione, non ritenendo sufficiente l'approvazione del Ministero, nemmeno se l'accertamento avviene con la contestazione immediata del superamento del limite di velocità. (Corte di Cassazione, ordinanza n. 8694 del 17 marzo 2022).

Con la nuova ordinanza della Cassazione non ci sono più dubbi a riguardo: omologazione ed approvazione rappresentano due procedure aventi caratteristiche, finalità e natura diverse: l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un dispositivo testato in laboratorio, mentre l’approvazione costituisce un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni previste dal regolamento ministeriale.

 

A cura dell'avv. Matteo Ostengo