Quando si stipula una polizza sulla vita si compie un atto previdenziale o di risparmio pensando al proprio futuro e a quello dei propri cari. A volte però i beneficiari non vengono avvisati: cosa succede alla scadenza se nessuno si presenta alla compagnia/banca per riscuotere?
Durante la vita si possono sottoscrivere polizze vita caso morte per tutelare i propri familiari oppure polizze di risparmio per mettere da parte una certa somma di denaro per l’età della pensione. Le polizze vita dormienti sono polizze che non sono state riscosse dai beneficiari e restano presso le imprese in attesa della prescrizione.
Trascorsi 10 anni le imprese devono devolvere le somme al Fondo Rapporti Dormienti istituito presso la CONSAP. Il termine di 10 anni si applica agli eventi accaduti dal 20 ottobre 2010.
Come verificare se un familiare deceduto aveva stipulato una polizza di cui siamo i beneficiari?
- Rivolgersi al “Servizio ricerca polizze vita” (cliccando qui) dell’ANIA (Associazione Nazionale delle Imprese di Assicurazione), qui si trovano le informazioni sull’esistenza o meno, presso le imprese italiane, di coperture assicurative vita relative alla persona deceduta. La ricerca si basa sul verificare, tra l’altro, che il nome di colui che chiede le informazioni compaia tra i beneficiari della polizza. Si suggerisce, perciò, di formulare tante richieste quanti sono i potenziali beneficiari. Esempio: se è deceduto un familiare, padre di due figli, è bene che formulino la richiesta sia la moglie che ciascuno dei due figli, per ampliare il raggio della ricerca. L’impresa che riscontra l’esistenza di polizze Vita attinenti alla richiesta, informa direttamente il richiedente dell’esito positivo della ricerca. Per ragioni di tutela della privacy, la risposta sarà negativa o non sarà fornita quando la ricerca non riscontri l’esistenza di un beneficio a favore del richiedente (vi siano o no polizze in cui il soggetto deceduto sia stato l’assicurato).
- Rivolgersi all’intermediario assicurativo, alla banca o all’impresa di assicurazione di cui si serviva il familiare, chiedendo informazioni – meglio se per iscritto – sulla esistenza di una eventuale polizza. Tali informazioni possono essere richieste anche rivolgendosi ai punti di contatto presenti nei siti web delle imprese di assicurazione italiane.
Per ulteriori informazioni e assistenza è possibile telefonare al Contact Center Consumatori dell’IVASS, al numero verde 800 486661 dal lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 14.30.
Chi può recuperare la metà del capitale anche se la polizza risulta prescritta
I soldi confluiscono nel Fondo Rapporti Dormienti gestito da CONSAP (Concessionaria Servizi Assicurativi Pubblici) che utilizza gli importi raccolti per risarcire le vittime di crack finanziari tramite il FIR (Fondo Indennizzo delle vittime di truffe finanziarie). In base ai dati Consap, sono 320 milioni di euro le polizze “dormienti” girate dalle compagnie di assicurazione, provenienti da 60.495 polizze prescritte.
Tuttavia, il Ministero dello Sviluppo Economico (ora Ministero delle imprese e del made in Italy) ha intrapreso nel tempo alcune iniziative, la cui gestione è stata affidata a Consap, al fine di indennizzare parzialmente i beneficiari di polizze vita che scontavano una prescrizione di un anno (fino all’entrata in vigore della L. 166/2008) o due anni (fino al 2012) rispetto al termine decennale poi introdotto dal D.L. 179/2012.
Il Ministero delle imprese e del made in Italy ha affidato a Consap la gestione delle domande di rimborso delle somme relative alle c.d. “Polizze dormienti”, il cui diritto alla riscossione sia maturato successivamente alla data del 2 gennaio 2006 e lo stesso diritto si sia prescritto entro il 19 ottobre 2010.
Può essere presentata domanda di rimborso delle somme devolute al Fondo esclusivamente per le polizze vita prescritte per le quali sono soddisfatte tutte le seguenti condizioni:
- evento (morte/vita dell’assicurato) o scadenza della polizza che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006;
- prescrizione del predetto diritto intervenuta entro il 19 ottobre 2012;
- rifiuto della prestazione assicurativa da parte dell’Intermediario, per intervenuta prescrizione e conseguente trasferimento dell’importo della polizza al Fondo;
- non aver ricevuto alcun importo, anche parziale, nell’ambito dei precedenti avvisi di presentazione delle domande di rimborso.
La domanda deve essere inoltrata, previa registrazione dell’utente, esclusivamente tramite il Portale Unico di Consap (accessibile cliccando qui), dalle ore 12:00 del 26 febbraio alle ore 23.59 del 10 aprile 2024, non saranno prese in carico le domande inoltrate attraverso altri canali (mail, pec, posta ordinaria ovvero raccomandata, etc.,...). Ciascuna domanda di rimborso potrà essere riferita ad una sola polizza.
Consap, a seguito della ricezione della domanda tramite il Portale Unico, comunica al richiedente l’acquisizione della stessa. Se la documentazione prodotta non consente di definire l’istruttoria della domanda di rimborso, Consap provvede a richiedere le opportune integrazioni, nel termine di 60 giorni decorrenti dal giorno successivo al termine ultimo per la presentazione delle domande. Nel caso in cui la documentazione risulti ancora carente ovvero incompleta, verranno richieste ulteriori integrazioni. Il termine ultimo entro il quale dovranno pervenire tutti i documenti ritenuti utili all’accoglimento della domanda è il 10 luglio 2024.
All’esito dell’istruttoria, entro il mese di ottobre 2024 Consap comunica l’accoglimento o il rigetto motivato dell’istanza. Nel primo caso potrà essere corrisposto massimo il 50% dell’importo della polizza devoluto dall’Intermediario al Fondo. Se lo stanziamento risulta insufficiente, Consap procede al rimborso in misura proporzionalmente ridotta. I rimborsi in favore degli aventi diritto saranno erogati entro novembre 2024.
Per eventuali informazioni/chiarimenti:
Sito web: vedi qui;
e-mail:
e-mail certificata:
Consap S.p.A. – polizze dormienti, via Yser 14 – 00198 – ROMA
Come evitare il rischio di prescrizione quando si sottoscrive una polizza
- Indicare in modo preciso i beneficiari della polizza vita con nome, cognome e dati personali utili al rintracciamento evitando formule generiche (come ad esempio eredi legittimi, coniuge e figli nati e nascituri, ...);
- nei casi in cui non sia possibile o non si voglia, si raccomanda di dare indicazioni precise, da utilizzare in caso di morte dell’assicurato, ad una persona di fiducia che potrà attivarsi, al verificarsi dell’evento assicurato, informandone i beneficiari;
- conservare la documentazione relativa alla polizza;
- avvisare l’intermediario quando si cambia residenza sia del titolare della polizza che dei beneficiari.