Il sovraindebitamento: novità ed impatti operativi

Con Legge 27 gennaio 2012, n.3 è stata introdotta nel nostro ordinamento una disciplina organica per regolare la crisi “da sovraindebitamento” dei soggetti non fallibili (c.d. “insolvenza civile”).

Si tratta, pertanto, di procedure che hanno un ambito soggettivo di applicazione residuale rispetto alle tradizionali procedure concorsuali e riguardano:

a) l’imprenditore non soggetto a fallimento in quanto “piccolo” imprenditore ai sensi dell’art. 1 della Legge Fallimentare, oppure perché imprenditore non commerciale;

b) il debitore civile, ad esempio il professionista, anche organizzato in forma di associazione tra professionisti, non soggetto o assoggettabile a procedure concorsuali;

c) il consumatore, ossia il debitore persona fisica che ha assunto obbligazioni per scopi estranei all’attività imprenditoriale o professionale.

Per quanto attiene il presupposto oggettivo di accesso alla disciplina, la legge definisce il “sovraindebitamento” come “la situazione di perdurante squilibrio tra le obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente”.

LE NOVITA’

Con la conversione in legge del Decreto Ristori (Legge 18 dicembre 2020 n. 176. Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, recante ulteriori misure urgenti in materia di salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19), sono entrate in vigore, il 25 dicembre 2020, nuove disposizioni in favore di famiglie e imprese in crisi debitoria.

Tra gli interventi a sostegno dell’economia, colpita dalla seconda ondata del Covid-19, il Decreto introduce importanti novità in tema di crisi da sovraindebitamento, anticipando una parte delle norme previste dal Codice della Crisi (l’intero corpus è in vigore a settembre 2021), apportando significative modifiche alla legge n. 3/2012, recante “Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché, di composizione delle crisi da sovraindebitamento”.

Più precisamente l’art. 4-ter contiene rilevanti modifiche alle disposizioni di cui alla Legge 27 gennaio 2012, n. 3 sulle procedure di sovraindebitamento: l’articolo in esame, in particolare, prevede: (i)l’estensione degli effetti dell’accordo di composizione della crisi delle società anche nei riguardi dei soci illimitatamente responsabili; (ii) l’ammissibilità di procedure di sovraindebitamento c.d. “familiari”; (iii) l’estensione della definizione di “consumatore”; (iv) l’allegazione alla proposta di piano del consumatore e alla domanda di accordo di composizione della crisi di una relazione dell’organismo di composizione della crisi che deve evidenziare, tra le altre informazioni, il corretto comportamento del soggetto finanziatore al momento della concessione del finanziamento.

Ecco i punti salienti:

L’art. 4-ter del documento in esame introduce semplificazioni in materia di accesso alle procedure di sovraindebitamento per le imprese e i consumatori di cui alla Legge 27 gennaio 2012, n. 3 (“Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento”), mediante la modifica di alcune disposizioni della suddetta legge. Nello specifico, la definizione di “consumatore” di cui all’art. 6, co. 2, lett. b) della Legge n. 3/2012, è modificata dal documento in esame. Per “consumatore” si intende la persona fisica che agisce per scopi estranei all’attività imprenditoriale, commerciale, artigiana o professionale eventualmente svolta, anche se socio di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del Codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali. Tale definizione è sicuramente più ampia di quella precedente, estendendosi anche ai soci di società in nome collettivo, in accomandita semplice e in accomandita per azioni a condizione che agiscano per debiti estranei a quelli sociali.

Per quanto concerne l’ammissibilità della proposta, il documento in esame modifica l’art. 7, co. 2 della Legge n. 3/2012, introducendo le lettere d-bis, d-ter e d-quater, in virtù delle quali la proposta non è ammissibile se il debitore: (i) ha già beneficiato dell’esdebitazione per due volte; (ii) limitatamente al piano del consumatore, ha determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode e (iii) limitatamente all’accordo di composizione della crisi, risulta abbia commesso atti diretti a frodare le ragioni dei creditori. Mediante la previsione di cui all’art. 7, co. 2-ter, viene stabilito che l’accordo di composizione della crisi della società produce i suoi effetti anche nei confronti dei soci illimitatamente responsabili.

Rilievo assume anche l’introduzione ex novo dell’art. 7-bis, il quale dispone che i membri della stessa famiglia possono presentare un’unica procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un’origine comune: a tal proposito, si considerano membri della stessa famiglia (oltre al coniuge) i parenti entro il quarto grado e gli affini entro il secondo, nonché le parti dell’unione civile e i conviventi di fatto di cui alla Legge 20 maggio 2016, n. 76. Ciò nonostante, le masse attive e passive rimangono distinte. Nell’ipotesi in cui vengano presentate più richieste di composizione della crisi da sovraindebitamento riguardanti membri della stessa famiglia, il giudice adotta i necessari provvedimenti per assicurarne il coordinamento.

Ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 3/2012, la proposta del piano del consumatore può prevedere anche la falcidia e la ristrutturazione dei debiti derivanti da contratti di finanziamento con cessione del quinto dello stipendio, del trattamento di fine rapporto o della pensione, nonché dalle operazioni di prestito su pegno, salvo quanto previsto dall’art. 7, co. 1, secondo periodo della già menzionata Legge. La proposta di piano del consumatore e la proposta di accordo formulata dal consumatore possono prevedere anche il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo garantito da ipoteca iscritta sull’abitazione principale del debitore, se questi (alla data di deposito della proposta) ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice lo autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Quando l’accordo è proposto da un soggetto non consumatore, il quale contempla la continuazione dell’attività aziendale, è possibile prevedere il rimborso, alla scadenza convenuta, delle rate a scadere del contratto di mutuo con garanzia reale gravante sui beni strumentali all’esercizio dell’attività d’impresa se il debitore, alla data della presentazione della proposta di accordo, ha adempiuto le proprie obbligazioni o se il giudice autorizza al pagamento del debito per capitale ed interessi scaduto a tale data.

Ai sensi del nuovo co. 3-bis, alla proposta di piano del consumatore deve essere allegata una relazione dell’organismo di composizione della crisi, che deve contenere: (i) l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni, (ii) l’esposizione delle ragioni dell’incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte; (iii) la valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda; (iv) l’indicazione presunta dei costi della procedura; (v) l’indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato, con deduzione dell’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita, in relazione al suo reddito disponibile.

Il nuovo co. 3-bis. disciplina la domanda di accordo di composizione della crisi. A norma del successivo co. 3-bis.2, l’organismo di composizione della crisi, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, abbia tenuto conto del merito creditizio del debitore.

Ai sensi del nuovo art. 12, co. 3-ter della Legge n. 3/2012, sull’accordo di composizione della crisi, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento ovvero, nel caso di accordo proposto dal consumatore, che ha violato i principi di cui all’art. 124-bis (“obblighi precontrattuali”) del Testo Unico Bancario, non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, anche se dissenziente, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore. Il tribunale omologa l’accordo di composizione della crisi anche in mancanza di adesione da parte dell’amministrazione finanziaria quando l’adesione risulta decisiva ai fini delle percentuali relative al raggiungimento dell’accordo di cui all’art. 11, co. 2 della già menzionata legge, nonché nell’ipotesi in cui sulla base delle risultanze delle relazioni dell’organismo di composizione della crisi, la proposta di soddisfacimento della già menzionata amministrazione risulta conveniente rispetto all’alternativa liquidatoria.

Per quanto concerne l’art. 12-bis, sono aggiunti il comma 3 e il comma 3-bis: quest’ultimo dispone che, in relazione al piano del consumatore, il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento o il suo aggravamento, o che ha violato i già menzionati principi di cui all’art. 124-bis del TUB non può presentare opposizione o reclamo in sede di omologa, né far valere cause di inammissibilità che non derivino da comportamenti dolosi del debitore.

Ai sensi dell’art. 13, co. 4-bis della Legge n. 3/2012, i crediti sorti in occasione dei procedimenti correlati alla procedura della crisi da sovraindebitamento, compresi quelli relativi all’assistenza dei professionisti, sono soddisfatti rispetto agli altri, ad eccezione di quanto ricavato dalla liquidazione dai beni oggetto di pegno ed ipoteca per la parte destinata ai creditori garantiti.

Il nuovo art. 14-quaterdecies della Legge n. 3/2012 introduce l’esdebitazione del debitore incapiente, la quale, in determinate condizioni, consente al debitore, persona fisica meritevole, di accedere all’esdebitazione, anche se non è in grado di offrire ai creditori alcuna utilità, solo per una volta (fatto salvo l’obbligo di pagamento del debito entro quattro anni dal decreto del giudice nel caso in cui sopravvengano utilità rilevanti che consentano il soddisfacimento dei creditori in misura non inferiore al 10%).

La domanda di esdebitazione deve essere presentata tramite l’Organismo di Composizione della Crisi, che, nella sua relazione, deve indicare anche se il soggetto finanziatore, ai fini della concessione del finanziamento, al momento della concessione del finanziamento richiesto, abbia tenuto conto del meritocreditizio del debitore, il quale è valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l’importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di vita; a tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all’ammontare dell’assegno sociale aumentato della metà, moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell’ISEE prevista dal regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159. La domanda di esdebitazione è presentata per il tramite dell’organismo di composizione della crisi al giudice competente, unitamente a: (i) l’elenco di tutti i creditori, con la rispettiva indicazione delle somme dovute; (ii) l’elenco degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi cinque anni; (iii) la copia delle dichiarazione dei redditi degli ultimi tre anni; (iv) l’indicazione degli stipendi, delle pensioni, dei salari e di tutte le altre entrate del debitore e del suo nucleo familiare. Si precisa che alla domanda deve essere allegata una relazione particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi, contenente: l’indicazione delle cause dell’indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell’assumere le obbligazioni; l’esposizione delle ragioni dell’incapacità di adempiere le obbligazioni assunte; l’indicazione dell’eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori e la valutazione sulla completezza e sull’attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda. L’esdebitazione è concessa con decreto dal giudice e comunicato aldebitore e ai creditori, i quali possono proporre opposizione nel termine di 30 giorni. Trascorsi 30 giorni dall’ultima delle comunicazioni, il giudice, instaurato nelle forme più opportune il contraddittorio tra i creditori opponenti e il debitore, conferma o revoca il decreto. La decisione non è soggetta a reclamo da presentare al tribunale; del collegio non può far parte il giudice che ha pronunciato il provvedimento.